Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 è aggiunto il seguente:
«105-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.