Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater.1.
(Aree portuali nelle Regioni convergenza).
1. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.