Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater.1.
(Zone franche in aree portuali).
1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità di sistema portuale, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.