Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.1.
(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico).
1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.
2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.
3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.
4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.