Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.1.
(Interventi in favore della Regione Sardegna).
1. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima Regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.