Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.1.
(Fondo compensativo per il Mezzogiorno).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo compensativo per il Mezzogiorno», da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
2. Il Fondo è alimentato con gli utili di gestione provenienti dalla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.
3. Le risorse dei cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e negli anni successivi fino a che il loro ammontare sia pari al valore delle attività finanziarie che risultavano a disposizione della predetta Società alla data del 4 maggio 2016, dedotto l'importo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
4. I beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.