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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7-bis.050. in Assemblea riferita al C. 4200-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/02/2017  [ apri ]
7-bis.050.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Misure per accelerare la realizzazione degli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, per sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis La società di cui al comma 1, quale società in house delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per:
    a) l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione operando in qualità di soggetto responsabile per l'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ,centrale di committenza e stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    b) l'accelerazione della realizzazione degli investimenti pubblici e l'attuazione delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

    c) la valutazione, la redazione e la verifica dei progetti, in coerenza con il ruolo assegnatole di soggetto responsabile per il rilancio degli investimenti.».

   2-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis alla Società possono essere assegnate apposite sovvenzioni. Gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di centrale di committenza possono essere posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 119 del Regolamento UE 1303/2013.

  2. Al fine di sostenere l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, supportare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie della programmazione 2014-2020, accelerare la realizzazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma e nei diversi strumenti di cooperazione rafforzata, il CIPE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno approva un apposito Piano operativo «Azione di Sistema», attuato da Invitalia, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con apposite direttive, il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche al fine di regolare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
  4. Per le finalità di cui ai commi precedenti alla società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 non si applicano le disposizioni in materia di personale previste dagli articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.