Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2019, alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionalmente ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamento quadriennale delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.