Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematico delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni.