Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, a decorrere dall'anno 2017, devono prevedere, tra le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, interventi specifici a sostegno delle incombenze a carico dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione, avviamento al lavoro, sostegno alla vita indipendente.