Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-quater. Entro il 30 aprile 2017 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 15 marzo 2017, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro il 31 maggio 2017, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 2-ter ed è disposto l'utilizzo delle stesse per garantire il funzionamento e i servizi delle nuove strutture di cui al comma 2-bis, fino a 100 milioni di euro, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 2-ter, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.