Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.