Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
37. All'articolo 2, dopo il comma 33, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere il seguente:
«33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, nei casi di risoluzione del rapporto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».