Dopo il comma 13, introdurre il seguente:
13-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.