Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.