Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Tutela della malattia nel lavoro autonomo).
1. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per una durata superiore ai sessanta giorni, per i lavoratori autonomi il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l'intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. A decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 gennaio 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, a valere sulla quota attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.