Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).
1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
Dopo l'articolo, 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).
1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:
a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata «Nodo di coordinamento nazionale», che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il «Nodo di coordinamento nazionale» è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;
d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;
e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti: «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 30 milioni annui»;
g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.