Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. – 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad istituire, senza oneri aggiuntivi, una commissione indipendente per valutare i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.