Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2017, 270 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.