Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Opzione donna).
1. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo articolo 1, comma 281 della legge 218 del 2015».