Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.