Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Adeguamento dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti).
1. A decorrere dall'anno 2017 l'importo dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, complessivamente inferiori a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è incrementato del dieci per cento.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.