Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Adeguamento dell'assegno mensile e della pensione di inabilità a favore degli invalidi civili).
1. All'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole «di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «mensile di 300 euro per tredici mensilità».
2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole «248,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 euro».
Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.