Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).
1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.