Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente. «2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;
c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».
2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: «2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;
c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».
2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.