Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).
1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).
1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito.».
2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.