Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).
1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 3.800.000;
2018: – 14.500.000;
2019: – 14.500.000.
voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 79.900.000;
2019: – 40.800.000;
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).
1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 3.800.000;
2018: – 14.500.000;
2019: – 14.500.000.
voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 79.900.000;
2019: – 40.800.000.