Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).
1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).
1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.