Aggiungere, infine, i seguenti commi:
«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 32, Sezione IX, Capo II, Titolo II di cui all'Allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dopo le parole «legalmente riconosciuti» aggiungere le seguenti: «e ai servizi di trasporto e scorta di valori e assimilati esercitati con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno».
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 5 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui al comma 8 del presente articolo.».