Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Semplificazioni per i contribuenti in regime cosiddetto dei »minimi«).
1. Alla lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» .
2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis»;
b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:
71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfettario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente alla propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con un'aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio.