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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.035.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
7.035.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Accesso al fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis) la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo, è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite previsto dal comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere PMI e il rilascio del titolo concessorio.».