Al comma 10, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.