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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
6.20.
approvato

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Sono altresì inclusi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.
  9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.