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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
6.17.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 6:
   a) nel comma 1:
    1) le parole da «inclusi» a «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;
    2) le parole da «, anche» a «1973» sono sostituite dalle seguenti: «dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.»;
   b) nel comma 2:
    1) le parole da «novantesimo» a «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.»;
   c) nel comma 3:
    1) le parole da «centottanta» a «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»;
    2) le parole da «; in» a «2018» sono sostituite dalle seguenti: «, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
   b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre;
   d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
   a) presso i propri sportelli;
   b) sull'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

  3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;
   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione alla rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;
   f) nel comma 12, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018;
   b) al comma 2 sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: dal comma 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, di 5.930 milioni di euro per l'anno 2018,;
   c) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018.