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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
5.14.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
   «c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».

  2-ter. Al terzo comma 3 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate».