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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
5.06.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Definizione controversie in materia di accise e IVA afferente).

  1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e IVA afferente, l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:
   a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010;
   b) facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al venti per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

  2. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
  3. I giudizi di cui al comma 1, primo periodo, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.