Al comma 7, lettera b), capoverso comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.
Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), capoverso comma 6, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate;
Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali ed i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1».