Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – (Rimborsi dell'accisa). – 1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;
c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o della indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;
d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – (Accertamento delle violazioni). – 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.
2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;
e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. – (Utilizzo della posta elettronica certificata). – 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;
f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. – (Gasolio commerciale). – 1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro»;
g) all'articolo 25:
1) al comma 4, primo periodo:
a) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;
b) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,».
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service,. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;
h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;
i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). – 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13»;
l) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis»;
5) nel comma 6, alla lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;
n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»;
o) alla tabella A:
1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;
2) il numero 9 è sostituito dal seguente:
«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».