Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate.;
c) sopprimere il comma 3.