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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/11/2016  [ apri ]
13.10.
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari – ISMEA».
  4-ter. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito un pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
  4-quater. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, sono da considerarsi nulle e cancellate dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
  4-quinquies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'ISMEA, neanche a titolo solidale, considerandosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.