Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 maggio 2008).
1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle Prefetture sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678 e 1o giugno 2009, nn. 3776 e 3777.
2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.