Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.