Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.