Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. – 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;
b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Art. 22. – 1. L'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega di Serie A destina una quota del dieci per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati a: 6 per cento alla Lega di Serie B; 2 per cento alla Lega Pro; 1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; 1 per cento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministro con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.