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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
1.32.
approvato

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, la convenzione può essere comunque adottata.