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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione e definizione della professione di tecnico di Ecografia cardiovascolare, nell'ambito delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica).

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di tecnico di ecografia cardiovascolare. Per l'esercizio della professione sanitaria di tecnico di ecografia cardiovascolare è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di tecnico di ecografia cardiovascolare; i tecnici di ecografia cardiovascolare svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche ecografiche cardiovascolari sulla persona, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della salute.
  2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria di tecnico di ecografia cardiovascolare.
  3. E istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di tecnico di ecografia cardiovascolare. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in ecografia cardiovascolare, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.