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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 1968 e della legge 19 maggio 1971 n. 403 (di formazione triennale specifica) e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 – e successive integrazioni e modificazioni – di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo status di «professione sanitaria» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di «operatore sanitario» soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 99 del TULS con conseguente applicabilità dei successivi articolo 193 e 194 TULS. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti.