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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
7.3.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:
  11. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono esclusivamente in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da cinque componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.