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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.19. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
5.19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Professione sanitaria del chiropratico).

  1. Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica.
  2. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci.
  3. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente.
  4. Per l'esercizio della professione chiropratica è obbligatorio il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro dei dottori in chiropratica istituito dall'articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute, definisce con decreto la classe di laurea magistrale a percorso unitario in chiropratica.
  6. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione del registro dei chiropratici presso il Ministero della salute ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2 comma 355, potranno esercitare in Italia i chiropratici che hanno conseguito diplomi di laurea a seguito di corsi di studio universitari che prevedono l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e che siano riconosciuti nei Paesi in cui sono stati conseguiti come abilitanti all'esercizio della professione.

ident. 5.1.5.5.5.20.