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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.10. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
5.10.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5
(Istituzione della professione del chiropratico).

  1. È istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria del chiropratico è necessario il possesso del titolo di studio universitario abilitante, come definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito con apposito decreto presso il Ministero della salute.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di studi ed è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
  3. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.
  4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, acquisto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, è adottato il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del chiropratico ed è istituito il registro di cui al comma 1.
  5. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.